Statuto

Comitato Fiere Terziario

Articolo 1 - Costituzione e sede

  1. E’ costituita una Associazione, ai sensi degli articoli 313 e seguenti del Codice Civile, denominata “Comitato Fiere Terziario”- successivamente denominato “Comitato ” – con sede legale ed amministrativa a Roma presso la Confcommercio.
  2. L’assemblea può deliberare l’istituzione di uffici decentrati o di spostare la sede del Comitato.
  3. Il Comitato non ha fini di lucro nè vincoli con partiti e movimenti politici.

Articolo 2 - Scopi

  1. Nel quadro degli scopi istituzionali della Confcommercio e per la migliore realizzazione degli stessi, il Comitato ha il compito di assicurare al Sistema Confederale le migliori condizioni di attività nell’ambito fieristico ed in particolare:
    1. l’esercizio della rappresentanza del Sistema Confederale in materia fieristica;
    2. la promozione ed il coordinamento delle attività fieristiche nonché gli interventi di tutela del sistema fieristico e delle sue componenti presso tutte le sedi competenti, in Italia ed all’estero;
    3. la prestazione di servizi reali agli Enti e/o alle imprese, come attività complementare e sussidiaria rispetto a quella ded centri di servizio già esistenti.
  2. Nell’ambito di tali scopi il Comitato:
    1. svolge azione di tutela e di promozione ,a livello nazionale ed internazionale, nell’interesse generale dei propri Associati, anche mediante l’organizzazione e la realizzazione di studi, ricerche e convegni;
    2. la promozione ed il coordinamento delle attività fieristiche nonché gli interventi di tutela del sistema fieristico e delle sue componenti presso tutte le sedi competenti, in Italia ed all’estero;
    3. rappresenta Associazioni, Enti e Società operanti nel settore fieristico, al fine di assicurare la necessaria tutela nei confronti della pubblica amministrazione e di Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed estere operanti nel settore;
    4. promuove lo studio dei problemi di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico relativi all’attività fieristica, individuandone le soluzioni più razionali da indicare sia agli Associati ed alla pubblica amministrazione, che alla opinione pubblica.
  3. Con deliberazione della Giunta possono essere costituiti ,nell’ambito del Comitato , gruppi o comitati di settore composti da associati che abbiano interessi o problemi comuni o che svolgono specifiche attività di servizi omogenei collegate all’attività fieristica.

Articolo 3 - Associazioni

  1. Possono far parte del Comitato Fiere Terziario:
    1. le Associazioni, aderenti alla Confcommercio, che promuovano o organizzino, anche indirettamente e con continuità, manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero e le Associazioni territoriali costituenti la Confcommercio, sede di significativi complessi fieristici e con interessi, anche indiretti, nel settore fieristico;
    2. gli enti espressi dal sistema confederale ,sotto qualsiasi forma costituiti, con o senza personalità giuridica, o le società, che promuovano od organizzino, anche indirettamente e con continuità, manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero.
  2. Possono aderire al Comitato, con voto consultivo in Assemblea, le associazioni, società e professionisti che svolgono attività di servizi ausiliari e complementari all’attività fieristica ,su proposta di una delle Associazioni di cui alla lettera a) del comma 1.
  3. I soggetti previsti dal comma 1, che intendono aderire, sono tenuti a presentare domanda di ammissione al Comitato, comprovando, con idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Statuto. Sulla domanda di ammissione decide la Giunta del Comitato. La deliberazione di ammissione è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea del Comitato.
  4. Il soggetto che presenta richiesta di ammissione si impegna, contestualmente alla presentazione della domanda stessa, ad accettare integralmente le norme del presente Statuto e gli oneri conseguenti.
  5. L’Associato è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato ogni variazione della propria forma giuridica, della ragione e denominazione sociale e dell’oggetto sociale, oltre a fornire al Comitato tutte le informazioni sulle manifestazioni fieristiche di propria competenza o dell’attività svolta.

Articolo 4 - Contributi

  1. Ogni socio è tenuto a versare le contribuzioni dovute secondo l’ammontare e con le modalità deliberate ogni anno dalla Giunta. La Giunta delibera l’ammontare dei contributi associativi sulla base dei seguenti principi:
    1. un importo annuo minimo uguale per tutti gli Associati di cui all’art.3, comma 1;
    2. un importo annuo calcolato sulla base dei metri quadrati espositivi, o comunque proporzionato in relazione all’importanza, per ciascuna manifestazione fieristica ,organizzata o promossa dagli associati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art.3, secondo criteri e parametri definiti in apposito regolamento approvato dall’Assemblea su proposta della Giunta.
    3. un contributo specifico per i soci di cui all’art. 3, comma 2.
  2. La deliberazione della Giunta è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.
  3. I Soci sono impegnati alle contribuzioni statutarie per un biennio solare dalla data di ammissione, impegno rinnovabile tacitamente a valere per ogni anno solare successivo al primo biennio, salvo che il rapporto associativo con il Comitato non venga disdetto, nelle forme legali, sei mesi prima della scadenza.
  4. Per iniziative promosse nell’interesse di particolari settori l’Assemblea potrà deliberare contributi straordinari da porre a carico solo degli Associati che aderiscono all’iniziativa.
  5. La posizione di associato ed i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 5 - Fondo Comune

  1. Concorrono a costituire il fondo comune:
    1. i contributi associativi;
    2. ogni eventuale elargizione o versamento fatto da terzi;
    3. i contributi di Enti o Società non aderenti al Comitato che organizzino manifestazioni fieristiche partecipate da Associati al Comitato;
    4. i proventi derivanti da studi ed attività commissionate da terzi o comunque derivanti dall’attività svolta dal Comitato.

Articolo 6 - Organi del Comitato

  1. Sono organi del Comitato:
    1. l’Assemblea
    2. la Giunta
    3. il Presidente
    4.  due Vice Presidenti, di cui uno di nomina della Confcommercio
    5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 - Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Associati di cui all’art. 3, in regola con il pagamento dei contributi.
  2. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea per delega del rappresentante legale, dal rappresentante di altro Associato.
  3. Nessun rappresentante può essere portatore di più di due deleghe di altri associati oltre la propria.

Articolo 8 - Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea ordinaria:
    1. stabilisce le direttive per l’attività del Comitato ed approva il regolamento di cui all’art.4;
    2. elegge, tra i rappresentati dei soci di cui all’art.3, comma 1, il Presidente, un Vice Presidente e la Giunta, previa determinazione per quest’ultima del numero dei componenti ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto e nomina, su designazione della Confcommercio, l’altro Vice-Presidente;
    3. elegge il Collegio dei Revisori dei conti e ne fissa il compenso annuo;
    4. approva il bilancio preventivo prima dell’inizio dell’esercizio, e, entro il 30 giugno dell’anno successivo, quello consuntivo.
  3. L’Assemblea straordinaria:
    1. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. delibera sullo scioglimento del Comitato, nominando uno o più liquidatori, anche tra persone scelte al di fuori degli Associati.

Articolo 9 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
    1. in prima convocazione con la presenza dei rappresentanti dei soci che dispongono della meta più uno dei voti spettanti a tutti i soci;
    2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti e la consistenza della massa contributiva.
  2. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di Associati che rappresentino almeno metà più uno della massa contributiva.
  3. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente almeno una volta all’anno ed ogni qual volta sia necessario; l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione ed è trasmesso, a mezzo telefax, con preavviso di almeno otto giorni, salvo i casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a tre giorni.
  4. L’Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno 1/10 degli Associati.
  5. Ai fini delle deliberazioni dell’Assemblea, ogni Associato, in regola con il pagamento dei contributi, ha diritto ad un voto. Ad esso va aggiunto, in ragione dei contributi corrisposti per l’esercizio finanziario precedente la data di convocazione dell’assemblea, un voto per ogni scaglione di contribuzione.
  6. Lo scaglione di contribuzione di cui al comma 5 è determinato dal regolamento di cui all’art.4.

Articolo 10 - Presidente e Vice Presidenti

  1. Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio; allo stesso spetta dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e della Giunta; rappresenta il Comitato, salvo delega, nelle Commissioni regionali o ministeriali in materia di fiere; provvede all’ordinaria amministrazione, assume il personale e, in caso di eccezionale urgenza, può assumere decisioni di competenza della Giunta, con l’eccezione di quelle spettanti all’Assemblea, e con l’obbligo di informazione e di ratifica nella seduta successiva; presiede la Assemblea e la Giunta.
  2. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni. Il Presidente, in caso di propria assenza o impedimento, può delegare loro, anche disgiuntamente, parte dei suoi poteri, fatta eccezione per la rappresentanza legale del Comitato in giudizio.
  3. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni. Il Presidente, in caso di propria assenza o impedimento, può delegare loro, anche disgiuntamente, parte dei suoi poteri, fatta eccezione per la rappresentanza legale del Comitato in giudizio.
  4. L’elezione del Presidente e di uno dei Vice Presidenti avviene secondo le formalità decise dall’Assemblea.

Articolo 11 - Giunta

  1. La Giunta è composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, e da un numero di membri eletti dall’Assemblea tra i soci di cui all’art.3, comma1, lettere) a e b) non superiore a 8.
  2. I membri di Giunta durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
  3. La giunta può cooptare nel corso di un mandato fino ad 113 dei propri componenti eletti. La delibera di cooptazione è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea.
  4. I soci di cui all’art.3, comma 1, sono rappresentati in Giunta proporzionalmente alla capacità contributiva determinata ai sensi dell’art.4.
  5. Nel caso in cui un componente la Giunta cessa dalla carica nel corso del mandato, la Giunta provvede all’integrazione e questi dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
  6. La Giunta è l’organo esecutivo del Comitato, dà attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea e assume le decisioni che non siano di competenza dell’Assemblea.
  7. La convocazione della Giunta è fatta dal Presidente almeno tre volte l’anno. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione e può essere trasmesso a mezzo telefax, con preavviso di almeno otto giorni, ed, in caso di urgenza , con preavviso di almeno 3 giorni.
  8. La Giunta deve altresì riunirsi quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi membri: La richiesta deve contenere l’ordine del giorno ed il termine, comunque non inferiore a giorni dieci, entro il quale la Giunta deve essere tenuta.
  9. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che presiede.
  10. Nei casi di urgenza, la Giunta può assumere iniziative o prendere deliberazioni di competenza dell’Assemblea, da sottoporre a ratifica di quest’ultima nella prima riunione.

Articolo 12 - Requisiti per l'accesso alle cariche associative

  1. La carica di Presidente, del vice Presidente elettivo e di componente di Giunta è riservata ai rappresentanti degli Associati che siano in regola con i contributi associativi.
  2. Per rappresentanti si intendono il legale rappresentante delle Associazioni, degli Enti o delle società aderenti al Comitato o un suo delegato formalmente designato in forza di procura speciale.

Articolo 13 - Segretario

  1. Il Segretario del Comitato è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente, anche al di fuori dei componenti degli organi sociali e dei soci.
  2. Al Segretario è affidata l’esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi statutari, nonché la gestione operativa e amministrativa del Comitato.
  3. Il Segretario svolge le proprie funzioni sotto il controllo del Presidente.
  4. Il Segretario partecipa alle sedute della Giunta a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Articolo 14 - Scioglimento

  1. Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei soci.
  2. In tale occasione l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
  3. In caso di scioglimento del Comitato, eventuali sussistenze attive, una volta onorate tutte le obbligazioni assunte, sono devolute ad altri enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 199)6, n.662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
  4. In presenza di eventuali sussistenze passive, le stesse verranno sopportate dagli Associati proporzionalmente all’ammontare dei contributi versati da ciascuno.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea. Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge al proprio interno il Presidente, che deve essere iscritto all’albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
  2. Compito del Collegio è la verifica ed il controllo amministrativo e contabile della gestione del Comitato.
  3. Valgono nei confronti del Collegio, ove applicabili, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 16 - Recesso

  1. L’Associato che intende recedere dal Comitato deve comunicarlo, con raccomandata R.R., al Presidente entro il primo semestre di ogni anno.
  2. Il recesso ha effetto alla fine dell’anno in cui è stato comunicato.

Articolo 17 - Esclusione

  1. Il Presidente, su deliberazione della Giunta, in presenza di fatti o comportamenti di particolare gravità, può dichiarare l’esclusione di un Associato dal Comitato.
  2. L’Associato può ricorrere contro la delibera di esclusione ad un collegio arbitrale composto da due arbitri nominati rispettivamente dal Comitato e dal socio escluso e da un terzo arbitro, con funzioni di presidente, nominato concordemente dalle due parti. In caso di mancato accordo provvede alla nomina il Presidente del Tribunale della sede legale del Comitato.

Articolo 18 - Marchio

  1. Il Comitato è titolare di un marchio collettivo e di un logo che lo contraddistingue.
  2. Il marchio può essere usato dagli Associati secondo le modalità definite da apposito regolamento in violazione del quale la Giunta può infliggere agli Associati eventuali sanzioni, fino a determinarne l’espulsione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 19 - Rinvio al Codice Civile

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicabili gli articoli 36 e seguenti del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Articolo 20 - Norma transitoria

  1. Nella fase di prima applicazione del presente statuto, le funzioni degli organi statutari del Comitato sono determinate nell’atto costitutivo del Comitato stesso e sono svolte dall’assemblea dei soci fondatori.